• Provida Mater Ecclesia

    Costituzione Apostolica
    Provida Mater Ecclesia

     

    1. Con quanta cura e materno affetto la Chiesa Madre provida,[1] si sia sforzata di rendere sempre più degni del loro celeste proposito ed angelica vocazione[2] e di ordinare sapientemente la vita dei figli della sua predilezione che, consacrando tutta la loro vita a Cristo Signore, liberamente lo seguono per l'ardua via dei consigli evangelici, lo attestano i frequentissimi documenti e monumenti dei Sommi Pontefici, dei Concili e dei Padri, e lo dimostra abbondantemente tutto il corso della storia della disciplina canonica fino ai nostri giorni.

     

    LA CHIESA PER I FEDELI

    2. E' certo che fin dai primordi del Cristianesimo, la Chiesa si preoccupò di illustrare col suo magistero, la dottrina e gli esempi di Cristo[3] e degli Apostoli[4] che incitavano alla perfezione, insegnando con sicurezza come si debba condurre e rettamente ordinare la vita dedicata alla perfezione. Con la sua opera poi e col suo ministero favorì e propagò così in­tensamente la piena dedizione e consacrazione a Cristo, che nei primi tempi, le comunità cristiane offrivano per il seme dei consigli evangelici un terreno buono e ben preparato, che permetteva con sicurezza ottimi frutti;[5]e poco più tardi, come è facile provarlo dai Padri Apostolici e dagli antichi Scrittori ecclesiastici,[6] la professione della vita di perfezione in diverse Chiese fiorì così rigogliosamente, che coloro che vi si dedicavano, cominciarono già a costituire in seno alla società ecclesiastica, come un ordine e una classe sociale propria, chiaramente riconosciuta con nomi diversi (asceti, continenti, vergini ecc.), e da molti approvata ed onorata.[7]

    3. Nel corso dei secoli la Chiesa, sempre fedele al suo Sposo, Cristo, e coerente con se stessa, sotto la guida dello Spirito Santo, con passo ininterrotto e deciso, fino all'odierno Codice di Diritto Canonico, adattò ai tempi la dottrina dello "stato di perfezione". Sempre maternamente premurosa verso coloro i quali con animo volenteroso, esternamente e pubblicamente, in diverse maniere professavano la perfezione della vita, non cessò mai di favorirli nel loro santo proposito; e ciò specialmente in due modi. Anzitutto la Chiesa non solo accettò e riconobbe una singolare professione di perfezione, fatta sempre davanti alla Chiesa pubblicamente, come la primitiva e veneranda "benedizione e consacrazione delle vergini"[8] che si faceva con apposita funzione liturgica, ma la confermò pure con speciale sanzione, la difese fortemente, attribuendole inoltre diversi effetti canonici propri. Ma la maggior benevolenza della Chiesa ed una cura singolare, venne con ragione rivolta ed esercitata verso quella piena professione di perfezione più strettamente pubblica che, fin dai primi tempi, dopo la pace di Costantino, veniva emessa in società e collegi con l'autorizzazione, con l'approvazione e per ordine della Chiesa stessa.

     

    LO STATO CANONICO DI PERFEZIONE

    4. Tutti sanno bene quanto strettamente ed intimamente la storia della santità della Chiesa e dell'apostolato cattolico, sia connessa con la storia dei fasti della vita religiosa canonica, la quale con la grazia dello Spirito Santo, che incessantemente la vivifica, andava crescendo in una mirabile varietà, sempre più irrobustita da una unità ognor più stretta. Non vi è quindi da meravigliarsi se anche nel campo del diritto, seguendo fedelmente la condotta che la sapienza di Dio chiaramente indicava, la Chiesa organizzò e ordinò lo stato canonico di perfezione, cosicché su di esso edificò, come su una delle pietre miliari, l'edificio della disciplina ecclesiastica. Fu così che lo stato pubblico di perfezione venne riconosciuto come uno dei principali stati ecclesiastici, e di esso unicamente la Chiesa ne ha fatto il secondo ordine e grado delle persone canoniche (can. 107). E va attentamente considerato il fatto che mentre negli altri due ordini di persone canoniche, all'istituzione divina si aggiunge anche l'istituzione ecclesiastica, in quanto cioè la Chiesa è società gerarchicamente costituita e ordinata; questa classe dei religiosi, che costituisce un ordine intermedio tra i chierici ed i laici (can. 107), deriva totalmente dalla stretta e totale relazione che ha col fine della Chiesa, cioè la stessa santificazione, che con mezzi adeguati deve essere efficacemente conseguita.

    5. Né l'azione della Chiesa si fermò a questo. Ad evitare che la professione pubblica e solenne di santità fosse una cosa vana e non ottenesse il suo scopo, la Chiesa con sempre maggior rigore, non riconobbe mai questo stato di perfezione, se non nelle società da Lei erette ed ordinate, cioè nelle Religioni (can. 488, l ), la cui forma generale e modo di vivere fossero stati da Lei approvati dopo un lungo e maturo esame; e le cui regole fossero state più volte non solo esaminate e vagliate sotto l'aspetto dottrinale ed in astratto, ma anche realmente e di fatto sperimentate. Nel Codice attuale poi tutto questo è stato definito in maniera così severa e assoluta che mai, neppure per eccezione, può sussistere lo stato canonico di perfezione, se la professione dello stesso non è emessa in una Religione approvata dalla Chiesa. Infine la disciplina canonica dello stato di perfezione, in quanto stato pubblico, fu dalla Chiesa così sapientemente ordinata, che per le Religioni clericali, in ciò che in genere si riferisce alla vita clericale dei religiosi, le Religioni tengono le veci delle diocesi e l'iscrizione ad una religione tiene il luogo della incardinazione clericale alla diocesi (can. 111, § l; 115; 585).

    6. Dopo che il Codice Piano-Benedettino, nella parte seconda, libro II, dedicata ai religiosi, aveva diligentemente raccolta, riveduta e perfezionata la legislazione dei religiosi ed in molti modi confermato lo stato canonico di perfezione anche sotto l'aspetto pubblico; e, sapientemente portando a termine l'opera incominciata da Leone XIII di f.m. con la immortale costituzione Conditae a Christo[9] aveva ammesso leCongregazioni di voti semplici fra le Religioni strettamente dette, sembrava che null'altro vi fosse da aggiungere nella disciplina dello stato canonico di perfezione. Tuttavia la Chiesa nella sua grande larghezza d'animo e di vedute, con tratto veramente materno, credette bene di aggiungere alla legislazione religiosa come complemento molto opportuno, un breve titolo. In esso (tit. XVII, lib. II) la Chiesa, allo stato canonico di perfezione, volle equiparare in modo abbastanza completo le Società. di essa e spesso anche della società civile molto benemerite, le quali sebbene siano prive di alcuni elementi giuridici necessari per lo stato canonico completo di perfezione, quali per es. i voti pubblici (can. 488, 1 e 7; 487), tuttavia, negli altri elementi che vengono ritenuti essenziali per la vita di perfezione, si avvicinano con somiglianza e relazione molto stretta alle vere Religioni.

     

    GLI ISTITUTI SECOLARI

    7. Ordinate così le cose con tanta sapienza, prudenza ed amore, era abbondantemente provveduto a quella moltitudine di anime che, lasciato il mondo, desideravano un nuovo stato canonico strettamente detto, unicamente ed interamente consacrato all'acquisto della perfezione. Ma il Signore infinitamente buono, il Quale, senza accettazione di persone,[10] aveva ripetutamente invitato tutti i fedeli a seguire e praticare dappertutto la perfezione,[11] per mirabile consiglio della sua Divina Provvidenza dispose che anche nel mondo depravato da tanti vizi, specialmente ai nostri giorni, fiorisse ed anche attualmente fioriscano gruppi di anime elette, le quali, accese dal desiderio non solo della perfezione individuale, ma anche per una speciale vocazione, rimanendo nel mondo, potessero trovare ottime forme nuove di associazioni, rispondenti alle necessità dei tempi, nelle quali potessero condurre una vita molto consona all'acquisto della perfezione.

    8. Raccomandando caldamente alla prudenza ed alla cura dei Direttori spirituali i nobili sforzi dei singoli nell'acquisto della perfezione per quanto riguarda il loro interno, Ci rivolgiamo ora a quelle Associazioni le quali intendono e si sforzano di guidare i loro soci nella via di una solida perfezione anche di fronte alla Chiesa, nel foro così detto esterno. Non intendiamo trattare ora di tutte le Associazioni che sinceramente tendono alla perfezione cristiana nel mondo; ma soltanto di quelle che, sia per la loro interna costituzione, sia per la loro ordinazione gerarchica, e per la totale dedizione che esigono dai loro membri propriamente detti e per la professione dei consigli evangelici, e nel modo di esercitare il ministero e l'apostolato, maggiormente si avvicinano, quanto alla sostanza, agli stati canonici di perfezione e specialmente alle Società senza voti pubblici (tit. XVII), pur senza la vita comune religiosa, ma usando altre forme esterne.

    9. Queste Associazioni, che d'ora in poi saranno chiamate "Istituti Secolari"cominciarono a sorgere nella prima metà del secolo scorso non senza una speciale ispirazione della Divina Provvidenza, con lo scopo di osservare fedelmente nel mondo i consigli evangelici, e attendere con maggior libertà a quelle opere di carità che per la nequizia dei tempi le famiglie religiose erano del tutto o in parte impedite di compiere".[12]

    E poiché i più antichi di questi Istituti diedero buona prova di sé e coi fatti e con le opere comprovarono che con una severa e prudente selezione dei membri, con una accurata e sufficientemente lunga formazione, con un adeguato, austero ed insieme agile regime di vita anche nel mondo, se vi è una speciale vocazione divina, con l'aiuto della grazia, si può con certezza conseguire una intima ed efficace consacrazione di se stesso al Signore, non solo interna, ma anche esterna e quasi come quella dei religiosi, e che si ha così un mezzo molto adatto di penetrazione e di apostolato, ne venne "che queste Associazioni di fedeli furono dalla Santa Sede più volte lodate, non altrimenti che le Congregazioni Religiose".[13]

     

    FECONDITÁ DEGLI ISTITUTI SECOLARI

    10. Man mano che questi Istituti fiorirono, apparve sempre più chiaramente come in parecchi modi essi potessero portare alla Chiesa ed alle anime un aiuto efficace. Questi Istituti possono con facilità essere utili per una pratica seria della vita di perfezione in ogni tempo ed ogni luogo; in più casi, gioveranno per abbracciare tale vita di perfezione, quando la vita religiosa canonica non è possibile o conveniente; per rinnovare cristianamente le famiglie, le professioni e la società civile, con il contatto intimo e quotidiano di una vita perfettamente e totalmente consacrata alla perfezione; per l'esercizio di un apostolato multiforme e per svolgere altri ministeri in luoghi, tempi e circostanze in cui i Sacerdoti e i Religiosi o non potrebbero esercitarli affatto o molto difficilmente. D'altra parte l'esperienza non nasconde le difficoltà e i pericoli di questa vita di perfezione liberamente condotta, senza il presidio esterno della veste religiosa e della vita comune, senza la vigilanza degli Ordinari, dai quali poteva essere facilmente ignorata, e senza la vigilanza dei superiori stessi, i quali spesso erano lontani. Si cominciò a disputare anche della natura giuridica di questi Istituti e della mente della Santa Sede nell'approvarli. Al riguardo crediamo opportuno ricordare il decreto Ecclesia Catholica della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, confermato dal Nostro Predecessore di f. m. Leone XIII, in data 11 agosto 1889.[14] In essa non era proibita la lode e l'approvazione di questi Istituti; si stabiliva però che quando la Sacra Congregazione lodava o approvava questi Istituti, intendeva lodarli e approvarli "non come Religioni di voti solenni, o vere Congregazioni di voti semplici, ma soltanto come pie Associazioni nelle quali, oltre alla mancanza degli altri requisiti richiesti dalla disciplina ecclesiastica vigente, non si emette una professione religiosa propriamente detta: ed i voti che eventualmente vi si facciano, sono privati, non pubblici, accettati cioè dal legittimo Superiore a nome della Chiesa". Inoltre questi sodalizi - aggiungeva la Sacra Congregazione - vengono lodati ed approvati con questa essenziale condizione, che siano pienamente e perfettamente noti ai propri Ordinari, e totalmente soggetti alla loro giurisdizione. Queste prescrizioni e dichiarazioni della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari contribuirono molto a determinare la natura giuridica di questi Istituti, e servirono ad ordinare l'evoluzione e il progresso, senza però ostacolarlo.

    11. In questo nostro secolo gli Istituti Secolari si sono silenziosamente moltiplicati, ed hanno assunto molteplici forme sia autonome, sia in diverso modo aggregati ad altre Religioni o Società. Di esse non si occupa affatto la Costituzione Apostolica Conditae a Christo, la quale tratta solamente delle Congregazioni religiose. Anche il Codice di Diritto Canonico, di proposito nulla stabilì riguardo a questi Istituti, e ciò che avrebbe potuto essere stabilito al riguardo, non essendo ancora sufficientemente maturo, lo rimandò alla legislazione futura.

     

    APPROVAZIONE DELLO STATUTO GENERALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI

    12. Tutte queste cose Noi ripetutamente siamo andati meditando, spinti dalla coscienza del Nostro ufficio e dal paterno affetto che Ci porta a quelle anime, che stando nel mondo tendono alla perfezione con tanta generosità. Spesso Ci siamo soffermati su queste cose con l'intento di dare una oculata e severa discriminazione di queste società, affinché fossero riconosciute come veri Istituti, quelle che professano una vita di autentica perfezione; affinché fossero evitati i pericoli di sempre nuovi Istituti, che spesso vengono fondati imprudentemente e sconsigliatamente; mentre, invece, conseguissero quella particolare costituzione giuridica che rispondesse pienamente alla loro natura, al loro scopo e al loro ambiente, quegli Istituti che meritassero l'approvazione. E' così che abbiamo pensato e decretato di fare per gli Istituti Secolari quello che il Nostro antecessore di f. m. Leone XIII fece, tanto prudentemente e sapientemente, per le Congregazioni di voti semplici con la Costituzione Apostolica Conditae a Christo.[15]
    Pertanto con la presente Lettera Noi approviamo lo Statuto generale degli Istituti Secolari; Statuto che fu esaminato, per quello che ad essa compete, dalla suprema Sacra Congregazione del S. Officio, e che per Nostro comando e sotto la Nostra guida, fu accuratamente ordinato e completato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi; e tutto quello che qui segue, noi lo dichiariamo, lo decretiamo e costituiamo con la Nostra Autorità Apostolica.

    Ciò stabilito, per l'esecuzione di quanto è stato sopra costituito, deputiamo la Sacra Congregazione dei Religiosi con tutte le facoltà necessarie ed opportune.

     

    LEGGE PECULIARE DEGLI ISTITUTI SECOLARI

    Art. I - Le società, clericali o laicali, i cui membri, vivendo nel mondo, professano i consigli evangelici per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato, affinché si possano adeguatamente distinguere dalle altre comuni Associazioni di fedeli (C. I. C., p. III, I. II) si chiamano, con nome loro proprio "Istituti" o "Istituti Secolari", e sono soggetti alle norme della presente Costituzione Apostolica.

    Art. II - § 1. Gli Istituti Secolari, poiché non ammettono i tre voti pubblici di Religione (cann. 1308, § 1; 488, 1°), e non esigono la vita comune, cioè la dimora sotto il medesimo tetto per tutti i membri a norma dei canoni (cann. 487ss., 673ss.):

    1° - Giuridicamente, per regola, non sono né si possono dire Religioni (cann. 487 e 488, 1°) o Società di vita comune (can. 673 § 1).

    2° - Non sono tenuti al diritto proprio e particolare delle Religioni e delle Società di vita comune e neppure possono usarne, se non in quanto qualche prescritto di tale diritto, specialmente di quello che usano le Società senza voti pubblici, per eccezione sia stato loro legittimamente adattato ed applicato.

    § 2. Gli Istituti, salve le norme comuni di diritto canonico che li riguardano, sono retti, come da legislazione propria maggiormente rispondente alla loro natura e condizione, dai seguenti prescritti:

    1° - Dalle norme generali della presente Costituzione Apostolica, checostituiscono come lo Statuto proprio di tutti gli Istituti Secolari.

    2° - Dalle norme che la Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo la necessità lo richieda o l'esperienza suggerisca, crederà bene di pubblicare per tutti o solamente per alcuni di questi Istituti, sia interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola o applicandola.

    3° - Dalle Costituzioni particolari approvate a norma degli articoli seguenti(art. V-VIII), che adattino prudentemente le norme generali e particolari di diritto sopra descritte (ai nn. 1° e 2°), agli scopi dei singoli Istituti, alle loro necessità, e alle circostanze tra loro tanto diverse.

    Art. III - § 1. Perché una pia Associazione di fedeli possa ottenere la erezione in Istituto Secolare a norma degli articoli seguenti, oltre gli altri requisiti comuni, deve avere anche questi (§§ 2 e 4):

    § 2. Circa la consacrazione della vita e la professione di perfezione cristiana, i soci che desiderano ascriversi agli Istituti come membri in senso stretto, oltre che praticare quegli esercizi di pietà e di abnegazione che sono necessari a tutti coloro che aspirano alla perfezione della vita cristiana, devono inoltre ad essa efficacemente tendere nel modo particolare che qui viene indicato:

    1° - Con la professione del celibato e perfetta castità, fatta davanti a Dio, e confermata con voto, giuramento o consacrazione che obblighi in coscienza a norma delle costituzioni.

    2° - Col voto o promessa di obbedienza, cosicché legati da un vincolo stabile, si dedichino totalmente a Dio ed alle opere di carità o di apostolato, e in tutto siano sempre moralmente sotto la mano e la guida dei Superiori, a norma delle Costituzioni.

    3° - Col voto o promessa di povertà, in forza della quale l'uso dei beni temporali non sia libero, ma sia definito e limitato a norma delle Costituzioni.

    § 3. Circa l'incorporazione dei soci al proprio Istituto ed il vincolo che da essa nasce, occorre che il vincolo che unisce l'Istituto Secolare coi suoi membri propriamente detti, sia:

    1° - Stabile, a norma delle Costituzioni, perpetuo o temporaneo, da rinnovarsi scaduto il tempo (can. 488, 1°);

    2° - Mutuo e pieno, di modo che, a norma delle Costituzioni, il socio si dia interamente all'Istituto e l'Istituto abbia cura del socio e ne risponda.

    § 4. Circa le sedi e le case comuni degli Istituti. Sebbene gli Istituti Secolari non impongano a tutti i loro membri la vita comune e cioè l'abitazione sotto il medesimo tetto a norma del diritto (art. II, § 1), tuttavia, secondo la necessità o utilità, è necessario abbiano una o più case comuni, nelle quali:

    1° - Possano risiedere coloro che hanno il governo dell'Istituto, specialmente quello generale o regionale.

    2° - Possano abitare o radunarsi i soci, per ricevere o completare la formazione, per fare gli Esercizi spirituali ed altre pratiche del genere.

    3° - Si possano ricoverare i soci che per malattia o per altre circostanze non possono provvedere a se stessi, o per i quali non è conveniente restare in privato a casa propria o presso gli altri.

    Art. IV - § 1. Gli Istituti Secolari (art. I) dipendono dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, salvi i diritti della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, a norma del can. 252, § 3, circa le Società e Seminari destinati alle Missioni.

    § 2. Le Associazioni che non hanno la natura o non perseguono un fine come descritto nell'art. I, come anche quelle che mancano di qualche elemento stabilito nella presente Costituzione Apostolica agli art. I e III, sono rette dal diritto delle Associazioni dei fedeli di cui al can. 684 e seguenti, e dipendono dalla Sacra Congregazione del Concilio, salvo il prescritto del can.
    252, § 3, circa i territori di missione.

    Art. V - § 1. I Vescovi, e non i Vicari Capitolari o Generali, possono fondare o erigere in persona morale, a norma del can.100, §§ 1 e 2, gli Istituti Secolari.

    § 2. Però i Vescovi non fondino né permettano che siano fondati questi Istituti, senza consultare la Sacra Congregazione dei Religiosi a norma del canone 492, § 1, e articoli che seguono.

    Art. VI - § 1. Affinché la Sacra Congregazione dei Religiosi conceda ai
    Vescovi che ne avranno fatto domanda a norma dell'art. V, § 2, la licenza di erigere questi Istituti, essa deve essere informata circa quanto si richiede secondo le Norme date dalla stessa Sacra Congregazione (nn. 3-5) per la erezione delle Congregazioni e delle Società di vita comune di diritto diocesano - facendo però le dovute applicazioni del caso - e circa tutti gli altri elementi che sono stati stabiliti dallo stile e dalla prassi della stessa Sacra Congregazione, o che saranno in seguito stabiliti.

    § 2. Una volta ottenuta la licenza della Sacra Congregazione dei Religiosi, nulla impedisce che i Vescovi usino liberamente del loro diritto e facciano l'erezione. Non omettano poi di mandare alla medesima Sacra Congregazione notizia ufficiale dell'avvenuta erezione.

    Art. VII - § 1. Gli Istituti Secolari che hanno ottenuto dalla Santa Sede l'approvazione, o il decreto di lode, sono di diritto pontificio (can. 488, 3; 673, § 2).

    § 2. Perché gli Istituti di diritto diocesano possano ottenere il decreto di lode o di approvazione, in generale si richiede - fatte le dovute applicazioni del caso a giudizio della Sacra Congregazione dei Religiosi - ciò che le Norme (n. 6s.), lo stile e la prassi della Sacra Congregazione prescrivono per le Congregazioni e le Società di vita comune, o che in seguito sarà ancora stabilito.

    § 3. Per la prima approvazione di questi Istituti e delle loro Costituzioni, e se il caso lo richieda, per una ulteriore e definitiva approvazione, si procederà in questo modo:

    1° - Si farà una prima discussione della causa, preparata al modo solito ed illustrata dallo studio e dal voto di almeno un consultore, nella Commissione
    dei consultori, sotto la guida dell'eccellentissimo Segretario della Sacra Congregazione o di altro che ne faccia le veci.

    2° - Poi tutta la questione sarà sottoposta all'esame e alla decisione del Congresso plenario della Sacra Congregazione, presieduto dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, invitando per un esame più diligente della causa, secondo che la necessità od utilità suggerisce, Consultori maggiormente periti.

    3° - La risoluzione del Congresso sarà riferita in udienza al Santo Padre dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, e dall'eccellentissimo Segretario, e sottomessa al suo supremo giudizio.

    Art. VIII - Gli Istituti Secolari, oltre che alle proprie leggi se ce ne sono o che verranno in seguito date, sono soggetti agli Ordinari a norma del diritto vigente per le Congregazioni e Società di vita comune non esenti.

    Art. IX- Il governo interno degli Istituti Secolari, può essere ordinato gerarchicamente a guisa del governo delle Religioni e delle Società di vita comune con le dovute applicazioni del caso a giudizio della Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo richiedano la natura, i fini e le circostanze degli Istituti medesimi.

    Art. X - Riguardo ai diritti e agli obblighi degli Istituti che già sono
    stati fondati dai Vescovi, col permesso della Santa Sede, oppure dalla Santa
    Sede stessa furono approvati, la presente Costituzione Apostolica nulla cambia.

    Queste cose decretiamo, dichiariamo, sanzioniamo; decretando inoltre che questa
    Costituzione Apostolica è e deve sempre rimanere ferma, valida ed efficace, avere e conseguire pienamente tutti i suoi effetti, nonostante qualunque cosa contraria, anche degna di specialissima menzione. A nessuno sia lecito violare o temerariamente contravvenire a questa Costituzione da Noi promulgata.

     

    Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 febbraio, festa della Purificazione della beata Vergine Maria, nell'anno 1947, ottavo del Nostro Pontificato.

    PIO XII

     


    [1] Pio XI, Messaggio radiofonico, 12 Febbraio 1931, R.C.R., 1931, p. 89

    [2] Cfr. Tertullianus, Ad uxorem, lib. 1, c. IV (PL, 1, 1281): Ambrosius, De Virginibus, I, 3, 11 (PL. XVI, 202): Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos I (PL, L, 865); Bernardus, Epistola CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id.. Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII, 912

    [3] Mt l6, 24; 19,10-12,16-21; Mc 10, 17-21, 23-30; Lc 18, 18-22, 24-29; 20, 34-36

    [4] I Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Mt 19,27; Mc 10,28; Lc 18, 28; At 21,8-9; Ap 14, 4-5

    [5] Lc 8, 15; At 4, 32, 34-35; 1 Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Eusebius, Historia ecclesiastica, III 39 (PG, XX, 297

    [6] Ignatius. Ad Polycarp., (PG, V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PG. V, 1009). Iustinus Philosophus. Apologia I Pro christianis (PG. VI, 349); Clemens Alexandrinus, Stromata (PG, VIII, 24); Hypopolitus. In Proverb. (PG, X, 628); Id. De Virgine Corinthiaca (PG, X, 871-874); Origenes, In Numhom., II, 1 (PG, XII. 590); Methodius, Convivium decem virginum (PG, XVIII, 27-220); Tertullianus, Ad uxorem lib., I, c. VII-VIII (PL, I, 1286-1287); Id., De resurrectione carnis, c. VIII (PL II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL. IV. 327); Id., Epist. LXIII, 11 (PL, IV, 366), Id., Testimon. Adv. Iudeos., lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De Viduis, II, 9 et sqq. (PL, XVI, 250-251); Cassianus, De tribus generibus monachorum, V (PL, XLIX. 1094); Athenagoras, Legatio pro christianis (PG, VI, 965)

    [7] At 21,8-10; cfr: Ignatius Antioch., Ad Smyrn. XIII (PG, V, 717); Id.. Ad Polyc. V (PG, V, 723); Tertullianus, De Virginibus velandis (PL, II, 935 sqq.); Cyprianus, De habitu virginum, II (PL, IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII, 4-6 (PL, XXII, 582-583); Augustinùs, Sermo CCXIV (PL, XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib. V, c. IX (PL, XLII. 226)

    [8] Cfr. Optatus, De schismate donatistarum lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale Romanum; II: De benedictione et consacratione Virginum

    [9] Cost."Conditae a Christo Ecclesiae", 8 dic. 1900 cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327

    [10] 2 Par 19,7; Rm 2,11; Ef 6,9; Col 3,25;

    [11] Mt 5,48; 19,12; Col. 4,12; Gc 1,4

    [12] S.C. Episcoporum et Regularium dec."Ecclesia Catholica", d. 11 augusti 1889; cfr. A.S.S., XXIII. 634

    [13] S.C. Episcoporum et Regularium dec. "Ecclesia Catholica".

    [14] Cfr. A.S.S. XXIII, 634

    [15] Cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p.
    317-327.

  • Cum Sanctissimus

    Cum Sanctissimus
    Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi

     

    l. La Santità di N. Signore avendo promulgato la Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, si è poi degnata di lasciare alla Sacra Congregazione dei Religiosi, alla cui competenza sono affidati gli lstituti Secolari (Legge Propria, art. IV, § l e 2), 1'esecuzione, nella maniera efficace, di quanto è sapientemente stabilito nella Costituzione. Pertanto ha concesso a tale scopo tutte le necessarie e opportune facoltà.

    2. Tra gli oneri e i doveri che, per delegazione pontificia, secondo l'espressione della medesima Costituzione, pesano sulla Sacra Congregazione, è da notare la facoltà di poter dare norme ritenute necessarie e utili agli Istituti Secolari in genere, o a qualcuno in particolare, quando lo esiga la necessità o lo consiglia l'esperienza, sia interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola e applicandola (Art. II, § 2, 2°).

    3. Le norme complete e definitive che riguardano gli Istituti Secolari è conveniente rimandarle a tempo opportuno, per non rischiare di coartare lo sviluppo attuale dei medesimi Istituti. Ma è necessario dichiarare quanto prima con più evidenza e porre in salvo alcune cose non da tutti comprese chiaramente e rettamente interpretate nella Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia; osservando integralmente le prescrizioni stabilite con Motu Proprio dalla Santità di N. Signore, nella Lettera Primo feliciter del 12 c.m. Per ciò la Sacra Congregazione ha stabilito di raccogliere e dopo averle chiaramente ordinate, di pubblicare le norme più importanti; le quali, con ragione, si possono considerale basilari per costruire e ordinare, solidamente, dall'inizio, gli Istituti Secolari.

    4. I. Affinché un'Associazione, per quanto totalmente dedita alla professione della perfezione cristiana e all'esercizio dell'apostolato nel mondo, possa assumere con pieno diritto il nome di Istituto Secolare è necessario che abbia non solo tutti e singoli gli elementi che, a norma della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, sono considerati e definiti necessari e integranti per gli Istituti Secolari (Art. I e III); ma che inoltre sia approvata ed eretta da un Vescovo dopo di aver consultata questa Sacra Congregazione (Art. V, 2; Art. VI).

    5. II. Tutte le Associazioni di fedeli, in qualsiasi parte si trovino, tan¬to in territorio di diritto comune come in quello di Missione, e che abbiano le forme e le caratteristiche descritte nella medesima Costituzione Apostolica (Art. IV. § l e 2), dipendono da questa Sacra Congregazione dei Religiosi, e sono soggetti alla Legge Propria della medesima; ad esse non è poi lecito per nessuna ragione o titolo, secondo la Lettera Primo feliciter (n. V.) rimanere fra le comuni associazioni di fedeli (C.I.C., L. II, P. III), salvo il n. V di questa Istruzione.

    6. III. Il Vescovo del luogo, e non un altro, deve rivolgersi a questa Sacra Congregazione per ottenere il permesso di erezione di un nuovo Istituto Secolare. Deve inoltre notificare particolareggiatamente tutto quanto è definito nelle Norme date dalla medesima S.C. dei Religiosi, per l'erezione e l'approvazione delle Congregazioni (6 marzo 1921, nn. 3 8), facendo le applicazioni del caso. Si devono presentare almeno sei esemplari dello schema delle Costituzioni, in lingua latina o in altra ricevuta nella Curia. Inoltre si devono presentare i Direttori e gli altri documenti che servono a chiarire la forma e lo spirito dell'Associazione. Le Costituzioni devono contenere quanto riguarda la natura dell'Istituto, la classe dei membri, il regime, la forma di consacrazione (Art. III, § 2), il vincolo che unisce i membri all'Istituto (Art. III, § 3), le case comuni (Art. III, § 4), la formazione dei membri e gli esercizi di pietà.

    7. IV. Le associazioni legittimamente erette e approvate dai Vescovi, a norma del precedente diritto e prima della Cost. Provida Mater Ecclesia, oppure che abbiano ottenuta un'approvazione pontificia come Associazioni laicali, se vogliono essere riconosciute da questa Sacra Congregazione come Istituti Secolari sia di diritto diocesano o pontificio, devono inviare alla stessa: i documenti di erezione e di approvazione, una breve relazione sulla storia, la vita disciplinare, e il loro apostolato, e soprattutto le lettere testimoniali degli Ordinari nelle cui diocesi hanno delle case. Dopo aver esaminato attentamente tutte queste cose, a norma degli Art. VI e VII della Cost. Provida Mater Ecclesia, potrà essere concesso, secondo i casi, il permesso di erezione o il decreto di lode.

    8. V. Per le Associazioni di recente fondazione, o non sufficientemente sviluppate, e per quelle che vanno sorgendo, anche se fanno sperare che, qualora le cose si svolgano favorevolmente, possano divenire fiorenti e genuini Istituti Secolari, sarà più opportuno che non vengano proposte subito alla Sacra Congregazione per averne il permesso di erezione. Per regola generale, dalla quale non ci si deve scostare se non per cause gravi e rigorosamente vagliate, queste nuove Associazioni, finché non abbiano dato sufficiente prova di sé, si conserveranno e si eserciteranno sotto la paterna direzione e tutela dell'autorità diocesana, come semplici Associazioni che esistono di fatto, piuttosto che di diritto. In seguito, a poco a poco e per gradi successivi, si svilupperanno sotto qualcuna delle forme di Associazione di fedeli, come ad esempio Pie Unioni, Sodalizi o Confraternite, a seconda dei casi.

    9. VI. Mentre perdurano questi stadi previ (n. V), da cui deve apparire chiaramente trattarsi di Associazioni che si propongono la totale consacrazione alla vita di perfezione e all'apostolato, aventi tutte le caratteristiche che si addicono ad un vero Istituto Secolare, si deve vigilare attentamente perché in queste Associazioni non si permetta, internamente o esternamente, nulla che ecceda dalla loro presente condizione e non corrisponda alla specifica forma e natura degli Istituti Secolari. Sono da evitare soprattutto quelle cose che, a non ottenere poi il permesso di erezione in Istituto Secolare, non si potrebbero togliere o eliminare con facilità, ovvero sembrino costringere i Superiori a concedere l'approvazione o a largirla con troppa facilità.

    10. VII. Per essere in grado di dare un giudizio sicuro e pratico circa la vera natura d'Istituto Secolare di qualche Associazione, cioè se essa nello stato secolare conduce con efficacia i propri membri a quella piena consacrazione e dedizione che dia l'immagine di un completo stato di perfezione veramente religioso nella sostanza, anche nel foro esterno, si devono considerare attentamente le cose seguenti:

    11. a) Se i membri ascritti all'Associazione, quali soci in senso stretto, professino praticamente e con impegno "oltre agli esercizi di pietà e di abnegazione" senza dei quali la vita di perfezione deve ritenersi vana illusione, i tre consigli evangelici sotto una delle diverse forme previste dalla Costituzione Apostolica (Art. III, 2). Ciononostante si possono ammettere, quali membri in un senso largo, e con maggiore o minore forza o intenzione ascritti all'Associazione, quei Soci che aspirino alla perfezione evangelica e che si sforzino di esercitare nella propria condizione, quantunque non abbraccino o non possano abbracciare in un grado più elevato ognuno dei consigli evangelici.

    12. b) Se il vincolo con cui i membri in senso stretto sono uniti all'Associazione è stabile, mutuo, totale; in modo tale che a norma della Costituzione, il Socio si dia totalmente all'Istituto e questo sia in grado, o si prevede che lo sarà, di volere e di poter prendersi cura del socio, e di rispondere di esso secondo il diritto (Art. III, § 3, 2°).

    13. c) Se al presente abbia o procuri di avere, e con che forma e sotto qual titolo, le case comuni prescritte dalla Costituzione Apostolica (Art. III, 3), affinché si raggiunga il fine per cui sono state ordinate.

    14. d) Se siano evitate quelle cose che non riguardano la natura e la forma degli Istituti Secolari, ad esempio: l'abito che non sia confacente alla condizione di secolare; la vita comune esternamente ordinata (Art. II, § l; Art. III, § 4) alla guisa della vita comune religiosa o ad essa pareggiata (Tit. XVII, L. II, C.I.C.).

    15. VIII. Gli Istituti Secolari, a norma dell'articolo II, § l, 2° della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, salvo gli Articoli IX e II § l, l ° della medesima, non sono tenuti al diritto proprio e peculiare delle Religioni o Società di vita comune, né possono usare di esso.

    16. Tuttavia la Sacra Congregazione potrà, per eccezione, accomodare e applicare agli Istituti Secolari, secondo la Costituzione (Art. II, § l, 2°), qualche particolare prescrizione del Diritto religioso; anzi, potrà desumere da quel diritto anche alcuni criteri, più o meno generali, comprovati dall'esperienza e corrispondenti alla loro intima natura.

    17. IX. In particolare: a) benché le prescrizioni del can. 500, § 3 non riguardino strettamente gli Istituti Secolari, né vi sia necessità di applicarle come giacciono, pur tuttavia da essi si può dedurre un solido criterio e una chiara direzione nell'approvare e ordinare gli Istituti .

    18. b) Niente impedisce che, a norma del diritto (can. 492, § l ), gli Istituti Secolari, per speciale concessione, possano essere aggregati agli Ordini o ad altre religioni e in diverse maniere essere da loro aiutati o anche moralmente diretti. Ma non si concederanno, se non difficilmente, altre forme di dipendenza più stretta, le quali sembrino diminuire l'autonomia degli Istituti Secolari, ovvero sottometterli ad una tutela più o meno rigida, anche qualora questa dipendenza venga richiesta dagli stessi Istituti, specialmente femminili; e in ogni caso, con le opportune cautele, dopo aver attentamente considerato il bene degl'Istituti, nonché lo spirito e la natura e la forma dell'apostolato al quale debbono dedicarsi.

    19. X Gli Istituti Secolari,
    a) per lo stato di piena perfezione che professano, per la totale consacrazione all'apostolato che si impongono in questo stesso genere di perfezione di apostolato, sembrano evidentemente chiamati a cose maggiori che non i semplici fedeli anche i migliori, i quali lavorano in Associazioni veramente laicali o nell'Azione Cattolica o in altre opere pie;

    20. b) in tal maniera devono esercitare i ministeri e le opere dell'apostolato, che sono il fine speciale degli stessi Istituti, che i loro soci evitata accuratamente ogni confusione diano ai fedeli che li osservano, salva sempre la loro disciplina interna, un chiaro esempio di abnegata, umile e costante collaborazione con la Gerarchia (cfr. Motu Proprio Primo feliciter, n. VI).

    21. XI. a) L'Ordinario, ottenuto il permesso dalla Santa Sede, allorché effettua l'erezione di un Istituto Secolare, già prima esistente come Associazione, Pia Unione o Sodalizio, potrà decidere se è conveniente tener conto delle cose già fatte prima, come ad esempio il probandato o noviziato, la consacrazione ecc., in ordine a determinare la condizione delle persone e i requisiti che si devono computare nelle Costituzioni dell'Istituto.

    22. b) Nei primi dieci anni di fondazione dell'Istituto Secolare computati dalla sua erezione, il Vescovo del luogo può dispensare dai requisiti della età, del tempo di prova, degli anni di consacrazione e altre cose somiglianti, prescritte per tutti gli Istituti in generale o per alcuno in particolare, in ordine agli uffici, alle cariche, ai gradi e ad altri effetti giuridici.

    23. c) Le case o centri fondati prima dell'erezione canonica dell'lstituto, se furono fondati con la licenza di entrambi i Vescovi, a norma del can. 495, § l, diventano ipso facto parti dell'Istituto.

     

    Data a Roma, presso il Palazzo della Sacra Congregazione dei Religiosi il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, 1948.

    LUIGI CARD. LAVITRANO, PREFETTO

    FR. LUCA ERMENEGILDO PASETTO, SEGRETARIO

     

  • Primo Feliciter

    Motu Proprio
    Primo Feliciter

     

    1. Trascorso felicemente il primo anno dalla promulgazione della Nostra Costituzione Apostolica, avendo davanti agli occhi la moltitudine di tante anime nascoste "con Cristo in Dio",[1] le quali nel mondo aspirano alla santità e "con grande cuore ed animo volenteroso",[2] consacrano lietamente tutta la vita a Dio, non possiamo fare a meno di rendere grazie alla Divina Bontà, per questa nuova schiera che ha accresciuto nel mondo l'esercito di coloro che professano i consigli evangelici; e per il valido aiuto che in maniera veramente provvidenziale ha rinforzato l'apostolato cattolico in questi nostri tempi così turbolenti e luttuosi.
    2. Lo Spirito Santo che incessantemente ricrea e rinnova la faccia[3] della terra ognor più desolata e deturpata per tanti e così grandi mali, con grazia grande e speciale ha richiamato a sé molti dilettissimi figli e figlie, che di gran cuore benediciamo nel Signore, affinché riuniti e disciplinati negl'Istituti Secolari, siano il sale che non vien meno[4] di questo mondo insulso e tenebroso, a cui non appartengono,[5] ma nel quale tuttavia devono rimanere per divina disposizione; siano la luce che risplende e non si estingue fra le tenebre di questo mondo,[6] siano il poco ma efficace fermento che, operando sempre e dappertutto, mescolato ad ogni classe di cittadini, dalle più umili alle più alte, si sforza di raggiungere e di permeare tutti e ciascuno colla parola, coll'esempio e con ogni altro mezzo, fino a che la massa ne sia impregnata in modo che tutta fermenti in Cristo.[7]
    3. Affinché tanti Istituti, sorti in tutte le parti del mondo per la consolante effusione dello Spirito di Gesù Cristo,[8] si possano dirigere efficacemente secondo le norme della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, e possano produrre con abbondanza quegli ottimi frutti di santità che se ne sperano, e affinché saldamente e sapientemente schierati in campo,[9] possano combattere valorosamente le battaglie del Signore, nelle opere di apostolato sia proprie sia comuni, Noi confermando con grande letizia la su ricordata Costituzione Apostolica, dopo matura deliberazione, Motu proprio, e con sicura conoscenza, e con la pienezza della potestà apostolica, dichiariamo, decretiamo e stabiliamo quanto segue:
    4. I. Le Associazioni di chierici o di laici che, nel mondo professano la perfezione cristiana, e che possiedono in modo certo tutti gli elementi e i requisiti prescritti nella Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia non devono e non possono essere lasciate arbitrariamente, per qualsiasi pretesto tra le comuni Associazioni di fedeli (cc. 684-725), ma necessariamente devono essere portate ed elevate alla natura e alla forma propria degli Istituti Secolari, che meglio risponde al loro carattere e alle loro necessità.
    5. II. Nell'elevare le dette Associazioni di fedeli alla superiore forma di Istituti Secolari (cfr. n. l ), e nel dare un ordinamento sia generale che particolare a questi Istituti, si deve tener presente che ciò che forma il carattere proprio e specifico di questi Istituti cioè la secolarità, in cui risiede tutta la loro ragione d'essere, sia sempre e in tutto messa in evidenza. Nulla si deve togliere dalla piena professione della perfezione cristiana, saldamente fondata sui consigli evangelici, e veramente religiosa nella sostanza, ma la perfezione si deve esercitare e professare nel mondo, e perciò si deve accomodare alla vita secolare in tutto ciò che è lecito e che si può accordare coi doveri e le pratiche della stessa perfezione.
    6. Tutta la vita dei soci degl'Istituti Secolari, consacrata a Dio con la professione della perfezione, deve convertirsi in apostolato, il quale si deve esercitare sempre e santamente con tale purità d'intenzione, intima unione con Dio, generosa dimenticanza e forte abnegazione di se stesso e amore delle anime, che non manifesti solamente lo spirito interiore che lo informa, ma che anche lo alimenti e lo rinnovi continuamente. Questo apostolato, che abbraccia tutta la vita, suol essere sentito sempre così profondamente e così sinceramente in questi Istituti, che coll'aiuto e la disposizione della Divina Provvidenza sembra che la sete e l'ardore delle anime non abbia dato soltanto la felice occasione alla consacrazione della vita, ma che in gran parte abbia imposto il suo ordinamento e la sua fisionomia particolare; e che in modo meraviglioso il così detto fine specifico abbia richiesto e creato anche quello generico. Questo apostolato degl'Istituti Secolari, non solo si deve esercitare fedelmente nel mondo, ma per così dire con i mezzi del mondo, e perciò deve avvalersi delle professioni, gli esercizi, le forme, i luoghi e le circostanze rispondenti a questa condizione di secolari.
    7. III. A norma della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia(art. II, § l) non compete agli Istituti Secolari ciò che si riferisce alla disciplina canonica dello stato religioso, e in generale non vale né si può applicare ad essi la legislazione religiosa. Invece si può conservare tutto ciò che negli Istituti si trova armonicamente congiunto con il loro carattere secolare, purché non impedisca minimamente la piena consacrazione di tutta la vita e si accordi con la Costituzione Provida Mater Ecclesia.
    8. IV. Agli Istituti Secolari si può applicare la costituzione gerarchica interdiocesana ed universale a modo di corpo organico (ib. art. IX), e senza dubbio questa applicazione deve dare ad essi interno vigore, influsso più ampio ed efficace e stabilità. Tuttavia nell'adattare questo ordinamento agli Istituti Secolari, si deve tener conto della natura del fine che persegue l'Istituto, la maggiore o minore espansione, il grado della sua evoluzione e maturità, le circostanze in cui si trova, ed altre cose simili. Né si devono rigettare o disprezzare quelle forme di Istituti che si uniranno in confederazione e che vogliono conservare e moderatamente favorire il carattere locale nelle singole nazioni, regioni, diocesi, purché sia retto ed informato dal senso di cattolicità della Chiesa.
    9. V. Gli Istituti Secolari, benché i loro membri vivano nel mondo, tuttavia per la piena consacrazione a Dio ed alle anime che essi professano con la approvazione della Chiesa, e per l'interno ordinamento gerarchico ed universale che possono avere in diversi gradi, in virtù della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia con ragione sono annoverati tra gli stati di perfezione che dalla Chiesa stessa sono stati ordinati e riconosciuti giuridicamente. Consapevolmente perciò furono affidati alla competenza ed alla sollecitudine di questa S. Congregazione che regola e si prende cura degli stati pubblici di perfezione. Perciò, salvi sempre, a tenore dei canoni e della espressa prescrizione della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art. IV §§ l e 2), i diritti della S. Congregazione del Consiglio inerenti ai comuni pii sodalizi e alle pie unioni di fedeli (c. 250 § 2), e della S. Congregazione di Propaganda Fide riguardo alle Associazioni di ecclesiastici per i seminari a favore delle missioni straniere (c. 252 § 3), tutte le associazioni di qualsiasi parte del mondo - anche se godano dell'approvazione dell'Ordinario o di quella pontificia - non appena si riconosca che hanno gli elementi e i requisiti propri degli Istituti Secolari, si devono ridurre necessariamente e subito a questa nuova forma, secondo le norme predette (cfr. n. l ); e affinché si conservi l'unità di direzione, abbiamo decretato che siano demandate di diritto alla sola Congregazione dei Religiosi, nel cui seno è stato costituito un Ufficio speciale per gli Istituti Secolari.
    10. VI. Ai dirigenti poi e agli assistenti dell'Azione Cattolica e delle altre Associazioni di fedeli nel cui seno si educano contemporaneamente a vivere una vita tutta cristiana e si iniziano all'esercizio dell'apostolato un così gran numero di giovani eletti i quali si sentono chiamati da una vocazione soprannaturale a raggiungere una perfezione più alta, sia nelle Religioni, sia nelle Società di vita comune, sia anche negli Istituti Secolari, con animo paterno raccomandiamo di favorire generosamente queste sante vocazioni, di offrire la loro collaborazione non solamente alle Religioni e alle Società, ma anche a questi Istituti veramente provvidenziali, e di servirsi volentieri della loro attiva collaborazione, salva però sempre la disciplina interna dei medesimi.
    11. Di quanto abbiamo stabilito Motu Proprio, con la Nostra autorità ne affidiamo la fedele esecuzione alla S. Congregazione dei Religiosi e alle altre Congregazioni menzionate più sopra, agli Ordinari locali e ai Dirigenti delle Associazioni interessate, nella parte che compete a ciascuno.
    12. Quanto abbiamo stabilito con questa lettera, data Motu Proprio, vogliamo che sia sempre valido e fermo, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

    Roma, presso S. Pietro, 12 marzo 1948, all'inizio del decimo anno del Nostro Pontificato.

    PIO XII

     



    [1] Col 3,3
    [2] 2 Macc 1-3
    [3] Sal 103,30
    [4] Gv 15,19
    [5] Mt 5,13; Mc 9,49; Lc 14,34
    [6] Gv 9,5; 1,5; 8,12; Ef 5,8
    [7] Mt 13,33; I Cor
    5,6, Gal 5,9
    [8] Rm 8,9
    [9] Ct 6,3

     

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